Art. 4.

      1. In conformità alla finalità del Fondo, relativa alla realizzazione di interventi di promozione sociale per le categorie di lavoratori e di pensionati affetti da gravi infermità di carattere irreversibile, individuate ai sensi degli articoli 1 e 2, è concessa a enti, aziende, istituzioni e privati la facoltà di contribuire all'ulteriore implementazione del Fondo medesimo, mediante lasciti, donazioni e contribuzioni volontarie. In tale caso i versamenti effettuati,

 

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a qualsiasi titolo, sono interamente deducibili in sede di dichiarazione dei redditi.